PRESENTAZIONE

Quando, nel 1979, iniziò la ricognizione del laicato clarettiano, insieme alla preoccupazione principale di chiarire l'identità del Laico Clarettiano, ve ne fu un'altra, comunque importante: creare canali di comunicazione di coordinamento fra i gruppi esistenti, che erano allora molto dispersi.

La 1ª Assemblea Generale del Movimento dei Laici Clarettiani (1983), approvò degli statuti che articolavano il coordinamento del Movimento ai suoi diversi livelli. Questi primi statuti furono pubblicati insieme all'Ideario nel fascicolo intitolato: «Il Laico Clarettiano: Ideario e Organizzazione».

La 2ª Assemblea Generale (1987) modificò quegli statuti e, come requisito imprescindibile per il riconoscimento del Movimento da parte del Pontificio Consiglio per i Laici, li sottopose al suo giudizio. Il Pontificio Consiglio per i Laici li approvò il 20 aprile 1988.

In conformità alle decisioni dell'Assemblea del 1987, Idearlo e Statuti furono pubblicati separatamente, poiché si tratta di documenti di diversa natura. L'Ideario è una lettura del Vangelo nella prospettiva nostro carisma e presenta un modo di seguire Gesù; gli Statuti si riferiscono invece all'Organizzazione del Movimento.

Nel 1999, dopo più di quindici anni di cammino, ci siamo trovati con situazioni nuove, con vuoti e difficoltà nell'interpretazione degli Statuti. Diversi gruppi e Consigli Regionali chiesero chiarimenti sul contenuto degli Statuti. La 5ª Assemblea Generale, celebrata a Santo Domingo, facendosi eco di tali domande, approvò alcune modifiche, ratificate poi dal Pontificio Consiglio per i Laici il 29 febbraio 2000.

Trattandosi di un movimento carismatico, è normale che gli Statuti contengano solo la normativa minima di cui il Movimento ha bisogno. Questa normativa è tanto ridotta ed aperta che in alcun modo coarta la libertà e la creatività del Dono dello Spirito, né soffoca la peculiarità di ogni gruppo o comunità di Laici Clarettiani.

Il Consiglio Generale, 2000

 

1. Il Movimento dei Laici Clarettiani (MSC) è un'associazione privata di fedeli, di ambito internazionale.

2. Il Movimento ha sede in Roma, Via del Sacro Cuore di Maria 5. Il Consiglio Generale, per grave motivo, può decidere il cambiamento di sede dandone notizia a tutti i gruppi.

3. Il movimento si propone di fare conoscere e vivere la vocazione e la missione del laico clarettiano in conformità all'Ideario.

 

1 I GRUPPI

4. Possono far parte del Movimento dei Laici Clarettiani i gruppi di laici che, sentendosi identificati con il carisma clarettiano, accettano l'Ideario del Movimento e i presenti Statuti.

L'incorporazione di un gruppo a Movimento sarà accordata, per richiesta del gruppo stesso, dal Consiglio Regionale corrispondente o dal Consiglio Generale se non appartiene ad alcuna Regione.

 

5. Nel quadro dell'Ideario e degli Statuti del Movimento, ogni gruppo conserva le sue caratteristiche e il suo nome, ha il suo piano di formazione, seguendo gli orientamenti del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale, fa il suo progetto di gruppo e si regge secondo le proprie norme. Di tutto ciò informa l'Assemblea o il Consiglio Regionale, fermo restando quanto stabilito dal n. 16 b.

 

6. L'incorporazione di laici al Movimento si realizza tramite l'ammissione in uno dei suoi gruppi.

Ciascun gruppo, con criteri esigenti e seguendo gli orientamenti dell'Assemblea Regionale corrispondente, stabilisce il procedimento per l'incorporazione di nuovi membri.

Se il gruppo avvertisse che uno dei suoi membri si allontana dall'Ideario o rende difficile il buon andamento del gruppo, cercherà di risolvere fraternamente la situazione, per il bene della persona e del gruppo.

 

7. Il gruppo deve promuovere con il massimo interesse la formazione di tutti i suoi membri, prestando speciale attenzione alla formazione clarettiana e alla preparazione per l'evangelizzazione.

 

2 COORDINAMENTO

 

8. Il Movimento dei Laici Clarettiani è organizzato a tre livelli: di gruppo, regionale e generale.

 

2.1. Coordinamento regionale

 

9. Formano una Regione i gruppi del suo ambito territoriale. La determinazione delle Regioni compete al Consiglio Generale, previa consultazione dei gruppi interessati.

 

10. Il coordinamento del Movimento in ambito regionale compete all'Assemblea e al Consiglio di tale livello.

 

11. Partecipano all'Assemblea Regionale i membri del Consiglio Regionale e tanti delegati dei gruppi della Regione quanti ne abbia determinati l'Assemblea precedente.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, gli Assistenti Religiosi dei gruppi della Regione, o una loro rappresentanza, e altri invitati, secondo quanto decida il Consiglio Regionale.

 

12. L'Assemblea Regionale si riunirà ogni due anni, convocata dal Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale convocherà una riunione straordinaria dell'Assemblea quando lo chiedano almeno la metà dei gruppi della Regione o, a giudizio del Consiglio stesso, si siano determinate circostanze eccezionali.

 

13. L'Assemblea Regionale ha le seguenti funzioni:

a)      Fomentare la conoscenza, la convivenza e l'appoggio reciproco.

b)      Eleggere il Consiglio Regionale, stabilire le direttive per la sua azione e valutarne la gestione.

c)      Studiare e riflettere sui diversi aspetti della vita e della missione del laico clarettiano.

d)      Fomentare la comunicazione dei beni fra i gruppi della Regione e fra questi e il Movimento.

e)      Approvare un Progetto di base per l'ammissione di persone e gruppi in discernimento.

 

14. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale per un periodo di due anni. Nessuno potrà essere membro del Consiglio Regionale per più di due periodi completi consecutivi. Eccezionalmente si potrà rieleggere per un terzo periodo con una maggioranza di due terzi dei voti dell'Assemblea.

 

15. Il Consiglio Regionale sarà formato dal numero di membri che decida l'Assemblea con un minimo di tre e un massimo di cinque, incluso l'Assistente Religioso.

Il Consiglio si riunirà con la frequenza che esiga il compimento delle sue funzioni e almeno una volta l'anno.

 

16. Il Consiglio Regionale ha le seguenti funzioni:

a)      Fomentare la comunicazione e il coordinamento fra i gruppi della Regione.

b)      Organizzare la formazione nella Regione in coordinamento con la dinamica interna dei gruppi. Potrà anche organizzare incontri e attività interregionali, in accordo con i Consigli Regionali interessati.

c)      Convocare l'Assemblea Regionale e organizzarne la celebrazione.

d)      Stimolare la creazione di nuovi gruppi.

e)      Decidere sulle richieste di incorporazione al Movimento dei gruppi della Regione.

f)        Decidere l'esclusione dal Movimento dei gruppi che si allontanassero dall'Ideario e dagli Statuti dello stesso, fermo restando il diritto del gruppo interessato di appellarsi al Consiglio Generale.

g)      Mantenere la necessaria comunicazione con il Consiglio Generale.

h)      Stabilire i mezzi di finanziamento delle attività della regione.

i)        Provvedere alle eventuali vacanze di incarico che si venissero a determinare nel Consiglio stesso, fino alla celebrazione della successiva Assemblea.

Il Consiglio Regionale non ha alcuna autorità nelle questioni interne dei gruppi.

 

2.2. Coordinamento Generale

 

17. Il Coordinamento del Movimento a livello generale compete all'Assemblea e al Consiglio di tale livello.

 

18. Partecipano all'Assemblea Generale i membri del Consiglio Generale, un rappresentante per ciascun Consiglio Regionale e tanti rappresentanti dei gruppi quanti ne abbia stabiliti l'Assemblea Generale precedente.

Partecipano all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, gli Assistenti Religiosi Regionali o una loro rappresentanza e altri invitati, secondo quanto decida il Consiglio Generale.

 

19. L'Assemblea Generale si riunirà ogni quattro anni, convocata dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale convocherà una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale quando lo chiedano almeno la metà dei gruppi del Movimento o, a giudizio del Consiglio stesso, si siano determinate circostanze eccezionali.

 

20. L'Assemblea Generale ha le seguenti funzioni:

a)      Fomentare la conoscenza, la convivenza e l'incoraggiamento reciproco.

b)      Studiare e riflettere sui diversi aspetti della vita e della missione del laico clarettiano.

c)      Valutare la situazione del Movimento a livello generale.

d)      Eleggere il Consiglio Generale, stabilire le direttive per la sua azione e valutarne la gestione.

e)      Fomentare la comunicazione dei beni fra i gruppi e le Regioni.

f)        Modificare l'Ideario e gli Statuti del Movimento e stabilirne le Norme Applicative. Per la modifica dell'Ideario e degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea devono essere rispettate dai gruppi e dalle Regioni.

 

21. Il Consiglio Generale è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di quattro anni. Sarà formato dal numero di membri che decida l'Assemblea e dall'Assistente Religioso. Nessuno potrà essere membro del Consiglio Generale per più di due periodi completi consecutivi.

Eccezionalmente si potrà rieleggere per un terzo periodo con una maggioranza di due terzi dei voti dell'Assemblea.

 

22. 16. Il Consiglio Generale ha le seguenti funzioni:

a)      Rappresentare il Movimento.

b)      Decidere la costituzione delle Regioni.

c)      Assicurare la partecipazione del Movimento in eventi internazionali e nelle organizzazioni mondiali di Laici Clarettiani.

d)      Promuovere la comunicazione fra le Regioni e i gruppi del Movimento.

e)      Fornire aiuto per la formazione dei Laici Clarettiani.

f)        Amministrare i beni del Movimento e determinare la quota dei gruppi.

g)      Convocare l'Assemblea Generale e organizzarne la celebrazione.

h)      Provvedere alle eventuali vacanze di incarico che si venissero a determinare nel Consiglio stesso, fino alla celebrazione della successiva Assemblea.

i)        Convocare, d'accordo con i gruppi interessati, l'Assemblea Regionale costituente e determinare i criteri di rappresentanza dei gruppi alla stessa.

j)        Ammettere ed escludere dal Movimento i gruppi che non appartengano ad alcuna Regione.

k)      Interpretare le norme dello Statuto del Movimento.

3. ECONOMIA 

23. Ogni gruppo amministra i suoi beni secondo le proprie norme, tenendo sempre conto dei seguenti criteri orientativi:

·          La comunicazione dei beni fra i gruppi economicamente più forti e quelli che hanno bisogno di aiuto.

·          L'assenza di ogni esagerato lucro e lusso.

·          La necessità di autofinanziarsi, in considerazione della condizione autonoma di ogni gruppo.

·          L'obbligo di usare sempre i beni a servizio dell'obiettivo del gruppo: l'evangelizzazione.

 

24. Le spese del Movimento in ambito generale saranno coperte con i contributi dei gruppi. Perché tutti i gruppi possano cooperare al finanziamento del Movimento, il Consiglio Generale fisserà il contributo minimo, dal quale saranno dispensati i gruppi che non possano soddisfare nemmeno questa quota.

A partire dalla cifra fissata dal Consiglio, ciascun gruppo determinerà la sua quota, tenendo conto il numero dei membri e le loro possibilità economiche.

4. ASSISTENTI RELIGIOSI 

25. Ad ogni livello vi sarà un Assistente Religioso, possibilmente della Famiglia Clarettiana, eletto dal gruppo o dall'Assemblea corrispondente con il permesso del suo superiore.

Gli Assistenti Religiosi Regionale e Generale sono eletti per il periodo di durata del Consiglio Regionale o Generale.

Gli Assistenti collaborano alla formazione dei Laici Clarettiani, soprattutto negli aspetti dottrinali, spirituali, pastorali e clarettiani.

 

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